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Legge 23/03/2001 n. 93

Art. 20. (Censimento dell’amianto e interventi di bonifica)

1. Per la realizzazione di una mappatura completa della presenza di amianto sul territorio nazionale e degli interventi di bonifica urgente, è autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni per l’anno 2000 e di lire 8.000 milioni per gli anni 2001 e 2002.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell’ambiente, è emanato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il regolamento di attuazione del comma 1, contenente:

a) i criteri per l’attribuzione del carattere di urgenza agli interventi di bonifica;

b) i soggetti e gli strumenti che realizzano la mappatura, prevedendo il coinvolgimento delle regioni e delle strutture periferiche del Ministero dell’ambiente e dei servizi territoriali regionali;

c) le fasi e la progressione della realizzazione della mappatura.

Art. 21. (Promozione di «Agende 21» e contabilità ambientale)

1. Ai fini di promuovere ed attuare presso i comuni, le province e le regioni l’adozione delle procedure e dei programmi denominati «Agende 21», ovvero certificazioni di qualità ambientale territoriale nonchè per la partecipazione alle attività di cooperazione internazionale per la revisione dell’Agenda 21 ed azioni di sperimentazione della contabilità ambientale territoriale, è costituito presso il Ministero dell’ambiente un fondo di sostegno di complessivi 7.000 milioni di lire per gli anni 2001 e 2002. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 3.500 milioni, di cui 500 milioni per le iniziative di sviluppo sostenibile, per ciascuno degli anni 2001 e 2002.

2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, pari a lire 3.500 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 20012003, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo

3. Al fondo di cui al comma 1 affluiscono i finanziamenti previsti dall’articolo 109, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, destinati alle finalità di cui alle lettere g) ed h) del medesimo comma 2. Per le relative riassegnazioni il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

Art. 22. (Organizzazione di traffico illecito di rifiuti)

1. Dopo l’articolo 53 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è inserito il seguente: «Art. 53-bis. (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti).

1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all’articolo 33 del medesimo codice.

4. Il giudice, con la sentenza o con la decisione emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell’ambiente, e può subordinare ove possibile la concessione della sospensione condizionale della pena all’eliminazione del danno o del pericolo per l’ambiente».

Art. 23. (Copertura finanziaria)

1. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 3, commi 1 e 3, pari a lire

1.000 milioni per l’anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 20002002, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente.

2. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 1, comma 1, dell’articolo 2, comma 1, dell’articolo 3, dell’articolo 5, comma 2, dell’articolo 6, dell’articolo 8, commi 1, 3 e 10, primo periodo, e dell’articolo 13, comma 1, pari a lire 61.450 milioni per l’anno 2001, a lire 29.650 milioni per l’anno 2002 e a lire 10.050 milioni per l’anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente.

3. All’onere per l’anno 2000 derivante dall’attuazione dell’articolo 1, comma 2, pari a lire 33.000 milioni, dell’articolo 8, comma 2, pari a lire 2.000 milioni, dell’articolo 8, comma 10, secondo periodo, pari a lire 2.000 milioni, dell’articolo 17, comma 2, pari a lire 2.000 milioni, e dell’articolo 20, comma 1, pari a lire 6.000 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 2.000 milioni, l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno, e quanto a lire 43.000 milioni l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente.

4. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 1, comma 2, dell’articolo 8, commi 2 e 10, secondo periodo, dell’articolo 17, comma 2, e dell’articolo 20, comma 1, pari a lire 107.000 milioni per l’anno 2001, a lire 44.000 milioni per l’anno 2002 e a lire 2.000 milioni per l’anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2001,

2.000 milioni per l’anno 2003 l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, anche in conto residui, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

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